a. Polizze “caso morte” e “miste” (polizze sulla durata della vita)
Per queste polizze:
- è necessario produrre alla Compagnia una relazione medica sulle cause e le circostanze di decesso dell’assicurato, comprensiva di anamnesi remota (cioè storia clinica della persona) dei 5 anni precedenti alla sottoscrizione della polizza. Un modulo, che può usare il medico curante, è pubblicato fra gli allegati in fondo alla pagina oppure è reperibile anche presso gli intermediari.
- la Compagnia, se necessario, in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative, si riserva di chiedere ulteriore documentazione sanitaria (ad esempio: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria).
Il beneficiario può decidere di raccogliere e presentare direttamente tale documentazione o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può scegliere di delegare la Compagnia a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. A fondo pagina è scaricabile una bozza di delega, reperibile anche presso gli intermediari.
La Compagnia non assume responsabilità per la raccolta della documentazione, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se la Compagnia non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli direttamente.
b. Quando il beneficiario è una persona giuridica
In questo caso:
- la richiesta di liquidazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario
- è necessario produrre alla Compagnia un documento che attesti i poteri di firma del rappresentante legale/procuratore del beneficiario, nonché i dati del beneficiario stesso (ad esempio, visura camerale aggiornata, statuto o verbale dell’organo amministrativo).
c. Quando il beneficiario è minore, incapace di agire o soggetto ad amministrazione di sostegno
In questi casi è necessario che venga fornita alla Compagnia un documento (in originale o in copia autentica) con cui il Giudice tutelare autorizza all’incasso il legale rappresentante del beneficiario minore o incapace o amministrato; l’autorizzazione deve contenere
- esplicito riferimento al contratto di assicurazione sulla vita oggetto di liquidazione
- un esonero della Compagnia da ogni responsabilità rispetto al pagamento e all’eventuale reimpiego delle somme stesse.
d. Presenza di vincolo
Il vincolo è una clausola contrattuale con la quale il contraente designa un terzo (persona fisica o giuridica) che, in determinate condizioni, diviene titolare di un diritto prioritario che si antepone rispetto a quello del beneficiario designato e che consiste nel poter usufruire, in tutto o in parte, della prestazione assicurata.
Nel caso di presenza di vincolo, devono essere forniti alla Compagnia i documenti che attestino l’autorizzazione alla liquidazione da parte del vincolatario, in qualità di titolare del diritto alla prestazione, con specifica indicazione delle modalità e del destinatario del pagamento.
e. Presenza di pegno
Il contraente, a norma di legge, può dare in pegno la somma garantita dalla polizza di assicurazione a favore di terzi. Poiché si tratta di un diritto reale di garanzia, il pegno si concretizza con la consegna della polizza nelle mani del terzo designato cioè il creditore pignoratizio. In questa ipotesi, la facoltà di chiedere la liquidazione del capitale in caso di decesso dell’assicurato è del creditore pignoratizio che deve, pertanto, personalmente provvedere alla raccolta della documentazione necessaria.