- la presentazione del ricorso da parte dell’investitore avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it);
- ricevuto il ricorso, l’ACF entro 7 giorni valuta se lo stesso sia completo e regolare. In caso positivo lo invia tempestivamente all’intermediario, altrimenti invia una richiesta di chiarimento e/o integrazioni al ricorrente;
- l’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso si faccia assistere da un’associazione di categoria) per predisporre le proprie deduzioni e documentazioni, caricandole sull’apposito sistema informatico;
- l’investitore può replicare nei successivi 15 giorni, caricando a sua volta nel sistema ulteriori considerazioni e documentazioni;
- a sua volta, l’intermediario può ulteriormente replicare entro 15 giorni;
- a questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia viene definitivamente sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione, che verrà assunta nel termine di 90 giorni (il termine, nel caso di controversia particolarmente complessa o nuova, ovvero su richiesta di entrambe le parti, potrà essere prorogato per non più di 90 giorni).
Nel caso in cui l’ACF riconosca la responsabilità dell’intermediario, indicherà il comportamento che questo dovrà tenere ed il relativo termine.
Se l’intermediario non dovesse attenersi a quanto deciso, ci sarà per lo stesso un danno reputazionale e la possibilità per l’investitore di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Infine, se l’ACF non accoglie la domanda dell’investitore, in tutto o in parte, questi potrà sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.